Art. 11 comma 8
Semplificazioni in materia di “bollino blu”
A decorrere dall’anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo e non con cadenza annuale.
Art. 14
Semplificazione dei controlli sulle imprese
Viene prevista una razionalizzazione dei controlli a cui sono sottoposti le imprese basati su semplicità e proporzionalità (alla effettiva tutela del rischio) attraverso l’emanazione di uno o più regolamenti da parte del Governo. I regolamenti saranno ispirati, tra l’altro, a sopprimere o ridurre i controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (Uni En Iso 9001) o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato.
Art. 23
Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (art 3-bis del D.Lgs 152/2006), al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore) su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese. Viene previsto, in particolare, che l’autorizzazione sostituisca ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale e che venga rilasciata da un unico soggetto. Il procedimento, inoltre, dovrà essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
Art. 24
Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Con la modifica all’art. 10 del D.Lgs 152/06 viene previsto che l’autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata dopo che, ad esito della verifica, l’autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a valutazione d’impatto ambientale.
All’art. 109, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/06 viene specificato che l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali marini, dei materiali inerti, geologici inorganici e manufatti è individuata nella Regione.
All’art. 216-bis, comma 7, del D.Lgs 152/06 si dispone che, nelle more dell’emanazione del decreto che andrà a definire le norme tecniche per la gestione degli oli usati, le autorità competenti possono autorizzare le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all’Allegato A. tabella 3 del D.M. 16 maggio 1996 n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla stessa tabella in relazione al parametro PCB/PCT.
All’articolo 228 del D.Lgs 152/06 viene introdotta una disposizione aggiuntiva che disciplina la determinazione annuale del contributo necessario per coprire l'adempimento da parte dei produttori di pneumatici dei previsti obblighi di gestione e recupero dei quantitativi di pneumatici fuori uso immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.
Viene introdotto un comma aggiuntivo all’articolo 281, con cui viene stabilito che le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera, sono adottate con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata delle Regioni.
Art. 53
Riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia
L’articolo impone - entro l’arco di un biennio dalla data di entrata in vigore del decreto - agli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, alle università e agli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di adottare misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa.
Viene individuato, in deroga ai compiti dell’Agenzia del demanio previsti disciplinati dall’articolo 12 del D.L. 98/2011, lo strumento del contratto di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
Art. 57
Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio
L’articolo individua le infrastrutture e gli insediamenti petroliferi aventi natura strategica per il Paese di cui, in seguito, si riporta l’elenco:
a) stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
c) depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
d) depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
e) depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) oleodotti di cui all'art. 1, comma 8, lettera c), punto 6, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Per tali infrastrutture sono previste una serie di semplificazioni di natura amministrativa quali ad esempio l’assoggettamento del regime autorizzativo al procedimento unico. Tali semplificazioni sono finalizzate a favorire il mantenimento della competitività dell’attività produttiva degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali.
Riguardo il programma della metanizzazione del Mezzogiorno (art. 11 Legge n. 784/1980) viene specificato che i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Il provvedimento riporta anche semplificazioni di natura fiscale da determinare con successivo provvedimento delle Agenzia delle Dogane e finalizzate nell’ambito dell’attività di bunkeraggio a consentire:
– la detenzione promiscua di più parti del medesimo prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento;
– l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio;
– la possibilità di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.
Art. 58
Modifiche al D.Lgs. n. 93/2011
L’articolo prevede la facoltà, nell’ambito dei poteri dell’Autorità per l’energia, di introdurre misure semplificate, qualora ci sia l’accordo dell’impresa sanzionata, in termini di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Viene inoltre previsto che in caso di particolari urgenza l’Autorità può deliberare l’adozione di misure cautelari.
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