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Manovra economica: nuove disposizioni in tema di energia e ambiente
Sulla Gazzetta ufficiale n. 284 del 6-12-2011 (Suppl. Ordinario n. 251) è stato pubblicato il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Sotto il profilo ambientale e delle politiche energetiche si evidenziano, di seguito, le seguenti disposizioni.
Art. 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)
La disposizione fissa al 1° gennaio 2013 l’entrata in vigore del nuovo tributo denominato “Tributo Comunale Rifiuti e Servizi” (in sigla:RES). Il tributo comprenderà, oltre alla quota ambientale per lo smaltimento dei rifiuti, anche una quota “servizi” per la sicurezza, l'illuminazione e la gestione delle strade (cd. servizi indivisibili).
La componente "rifiuti" si avvicina più alla Tariffa di igiene ambientale (TIA) che alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nonostante entrambe risultino abrogate dall’entrata in vigore del Res. La nuova tariffa sarà proporzionata "alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotte per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte" sulla base dei criteri stabiliti da un regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l’applicazione del regolamento di cui sopra, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 attualmente vigenti.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La componente "servizi" sarà calcolata in base al valore dell'immobile attraverso un'aliquota comunale rappresentata da una maggiorazione pari a 30 centesimi per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, aumentare la misura della maggiorazione per un importo massimo di 40 centesimi per metro quadro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato.
Andando nello specifico, la nuova tariffa dovrà essere corrisposta da chiunque possegga, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Il pagamento della tariffa dovrà avvenire annualmente e sarà proporzionato alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Nel determinare le tariffe, dovrà tenersi conto sia della quota relativa al costo del servizio, sia di quella rapportata alla quantità di rifiuti relativi al servizio fornito e ai costi di gestione. I Comuni, inoltre, potranno decidere di diminuire la tariffa o anche di prevedere agevolazioni o esenzioni in caso di ridotta produzione di rifiuti e prevedere agevolazioni per situazioni di particolare disagio sociale (ad esempio casi di particolari difficoltà economiche). I comuni più all'avanguardia che hanno realizzato sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferiti potranno applicare una tariffa avente natura corrispettiva.
Da una lettura sistematica del dettato normativo emerge un evidente disallineamento rispetto al principio comunitario del “chi inquina paga”. Il presupposto impositivo è tuttora ancorato, infatti, alla mera occupazione dei locali e non all'effettiva produzione dei rifiuti visto che il soggetto passivo continua ad essere individuato come “colui che possiede o detiene locali a qualsiasi uso adibiti”. Viene così ribadito il concetto che sono le superfici a determinare il rifiuto e non gli individui. Una presunzione legale, in considerazione della quale tutti i locali in cui vi è una presenza umana sono suscettibili di produrre rifiuti, che appare in netto contrasto con il principio europeo.
Non viene superato, peraltro, il problema relativo alla natura tributaria o tariffaria del prelievo sulla gestione dei rifiuti. Altro aspetto critico è rappresentato dal fatto che l’impianto normativo affida, anche in questo caso, l’effettività e l’efficacia del nuovo tributo ad un futuro regolamento, da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, che dovrebbe fissare criteri presuntivi e potenziali per l’individuazione delle due componenti facenti parti della “parte rifiuti” del Res: costo del servizio e determinazione della tariffa.
Per quanto riguarda la componente "servizi" il legislatore intende garantire la copertura dei costi dei servizi indivisibili attraverso l'istituzione di una nuova imposta fondata sul parametro metri quadrati su cui è basata la tassa sui rifiuti. E’ tuttavia evidente come la mera estensione di superficie non può da sola rappresentare un indice di capacità contributiva conforme all'articolo 53 della costituzione: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività."
L’idea di un unico tributo (res) fondato su due basi imponibili diversificate (tassa e tariffa), su diverse tipologie di contribuenti (proprietari ed inquilini degli immobili assoggettati al tributo), su adempimenti diversi connessi a ciascuna delle due componenti della nuova tassa, sembra contrastare, inoltre, con le esigenze di chiarezza e semplificazione più volte invocate dal Governo e poste a fondamento dell’impostazione complessiva della manovra correttiva.

