ARTICOLO 13
Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili
L’articolo prevede modifiche al sistema di determinazione del prezzo di riferimento del gas stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas per i clienti vulnerabili tra cui si ricorda rientrano le imprese con un consumo annuo inferiore a 50.000 metri cubi purché non abbiano mai sottoscritto un contratto di libero mercato. La finalità della norma è quella di introdurre - in attesa del perfezionamento della disciplina del mercato all’ingrosso di gas di cui all’articolo 30 della L. 99/2009 (cd Borsa gas) - un nuovo sistema di indicizzazione che tenga conto in modo più puntuale e con più efficacia dei riferimenti internazionali di prezzo della commodity gas. Essendo la maggioranza delle offerte del mercato libero parametrizzate sulle condizioni economiche fissate dall’Autorità per l’energia la norma potrebbe impattare positivamente anche sull’utenze presenti nel mercato libero.
ARTICOLO 14
Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese
La norma è finalizzata a liberare spazio in termini di volumi di stoccaggio di gas in favore delle imprese di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri, stoccaggio e di rigassificazione al fine di incrementare gli approvvigionamenti diretti di gas naturale dall’estero secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto. Con apposito decreto ministeriale si definiranno modalità di assegnazione, quantità e tempistiche di aggiornamento delle quantità stoccabili disponibili in base anche ai principi regolatori definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
ARTICOLO 15
Disposizioni in materia di separazione proprietaria
La norma prevede un termine perentorio (6 mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento) per l’emanazione di uno specifico DPCM che, in attuazione di quanto stabilito con la legge n. 290/03 e poi successivamente rinviato con legge n. 296/06 (finanziaria 2007), preveda la separazione proprietaria tra la società ENI e SNAM. La legge n. 290/03 dispone infatti che “nessuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso società controllate o controllanti (…) possa detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.”
ARTICOLO 16
Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche
La norma, in riferimento allo sviluppo produttivo di idrocarburi, delega i ministeri competenti a stabilire modalità per attribuire specifiche quote delle maggior entrate derivanti dalla produzione aggiuntiva di idrocarburi a vantaggio di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori interessati dall’insediamento degli impianti produttivi.
ARTICOLO 21
Disposizioni per accrescere la sicurezza, l’efficienza e la concorrenza nel mercato dell’energia elettrica
L’articolo prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per la riforma del funzionamento del mercato all’ingrosso di energia elettrica al fine di contenere i prezzi della fornitura di energia elettrica e garantire sicurezza e qualità delle forniture. Sempre al fine di contrastare la tendenza alla crescita dei costi per la gestione della sicurezza del sistema, sono anticipati i tempi di attuazione di quanto previsto nel decreto legislativo n. 28/2011, nella parte in cui attribuisce all’Autorità per l’energia elettrica e il gas il compito di effettuare, entro il 30 giugno 2013, un’analisi quantitativa degli oneri derivanti dal dispacciamento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non programmabile. Il termine viene anticipato al 28 febbraio 2012, a seguito del quale la medesima Autorità potrà adottare rapidamente, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi più utili a dare flessibilità e sicurezza al sistema, riducendo i costi per gli oneri di sistema e per le aree territoriali che presentino una più elevata concentrazione di impianti non programmabili, ossia eolico e fotovoltaico. Viene inoltre sancita la possibilità ad opera dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente di anticipare l’obbligo in capo agli impianti fotovoltaici di garantire specifici servizi di rete (dotazione di inverter) al fine di incrementare la sicurezza della rete elettrica. I commi 4 e 5 prevedono aggiornamenti della normativa tecnica riguardante le reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt. Viene inoltre prevista la possibilità per i concessionari delle infrastrutture energetiche di chiedere all’Autorità per l’energia di attribuire una specifica remunerazione a determinati asset regolati, nell’ambito della complessiva tariffa già stabilita dalla stessa Autorità.
La determinazione non comporta incremento della tariffa trattandosi di una specificazione del valore di alcuni asset.
ARTICOLO 22
Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell’energia elettrica e del gas
La norma è finalizzata, attraverso l’integrazione di un sistema informatico già esistente istituito presso l’Acquirente unico, a rendere più efficiente lo scambio di informazioni essenziali fra il soggetto distributore e le società di vendita, migliorando in tal modo la concorrenza nei relativi mercati e il servizio reso all’utente finale. L’implementazione concreta della norma è affidata all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas che già oggi, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, lett. b) del D.lgs. 93/11, deve assicurare che le società di distribuzione rendano disponibili i dati di consumo dei clienti alle società di vendita garantendo qualità e tempestività delle informazioni fornite. Il comma 2 estende espressamente anche alla fattispecie della mancata osservanza degli obblighi informativi in capo agli operatori la disciplina sanzionatoria introdotta con il D.lgs 93/2011.
ARTICOLO 23
Semplificazione delle procedure per l’approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale
La proposta prevede l’assoggettamento annuale del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale realizzato da Terna alla procedura VAS di cui all’articolo 12 del Codice dell’ambiente al fine di ridurre i tempi di attesa necessari per l’approvazione del Piano Terna.
ARTICOLO 24
Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari
La norma introduce misure dirette ad accelerare la disattivazione e lo smantellamento dei siti nucleari, tra cui si evidenzia:
- una specifica procedura per accelerare la valutazione e la possibile autorizzazione dei progetti di disattivazione presentati da almeno dodici mesi (comma 1 e 2); si tratta di cinque progetti, per tre dei quali è già disponibile la Valutazione d’impatto ambientale (Trino, Garigliano e Latina);
- un’analoga semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire specifici interventi che si dovessero rendere urgenti, in attesa dell’autorizzazione del complessivo progetto di disattivazione, per motivi di sicurezza ovvero per dare più efficienza al processo e ridurre i costi di gestione (comma 3);
- la previsione del valore di “autorizzazione unica” per gli atti relativi all’esecuzione dei progetti e delle opere di disattivazione, ferme restando le specifiche procedure previste per la localizzazione e la realizzazione del Deposito Nazionale. A tal fine, si prevede l’integrazione nel procedimento istruttorio dei pareri degli enti locali e della Regione, oltre che della Valutazione d’impatto ambientale, ove prevista (comma 4);
- la disposizione che, per le attività inerenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi e connesse con il finanziamento del deposito nazionale dei rifiuti nucleare, consente l’utilizzo dei fondi raccolti attraverso la componente tariffaria A5 già presente nella bollette elettriche degli utenti finali. Per le altre attività, il finanziamento della costruzione del deposito nazionale è erogato a titolo di acconto e sarà successivamente recuperato attraverso il corrispettivo per l’utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (comma 5);
- la previsione indica che, con successivi provvedimenti ministeriali, saranno definiti i tempi e le modalità di conferimento dei rifiuti radioattivi per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito Nazionale (comma 6).
ARTICOLO 65
Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
L’articolo esclude - dalla data di entrata in vigore del decreto - gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, dall’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Il comma 2 fa salvi i progetti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 3 equipara in termini di incentivo gli impianti fotovoltaici costruiti su serre a quelli su edifici a condizione che le serre presentino un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
Viene inoltre prevista l’abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 10 del D.Lgs n. 28, ossia del limite di 1 MW imposto agli impianti a terra sui terreni agricoli e un massimo del 10% della superficie ad essi riservata, mentre il contributo statale restava garantito alle aree agricole abbandonate da almeno 5 anni.
RIFIUTI E IMBALLAGGI
ARTICOLO 26
Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi
L'articolo introduce importanti modifiche ed integrazioni alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 con specifico riferimento agli articoli relativi agli obblighi dei produttori e utilizzatori di imballaggi.
Per assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza, nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile, vengono apportate specifiche modifiche volte a consentire ai produttori di organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio, eliminando il divieto che limitava tale possibilità ai soli propri rifiuti. In questa maniera gli operatori si vengono a trovare in una posizione paritaria rispetto al sistema collettivo CONAI che può raccogliere tutti i rifiuti di imballaggio (anche quelli del sistema autonomo). Viene, inoltre, posto un termine certo all’istruttoria per l’accertamento del funzionamento del sistema, tramite il meccanismo di silenzio assenso, analogamente a quanto avviene per la gestione di rifiuti in regime “semplificato” ex art. 214 D.lgs. 152/06. Le attività relative alla gestione degli imballaggi conformi alle condizioni, alle norme tecniche e alle prescrizioni specifiche, possono, infatti, essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Importanti modifiche vengono apportate per rendere equo e proporzionato, alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, il versamento del Contributo Conai, nel caso in cui la gestione autonoma non dovesse raggiungere pienamente gli obiettivi. Conseguentemente vengono armonizzati gli articoli relativi alle sanzioni amministrative previste nei casi di non adesione dei produttori ai consorzi e di mancato versamento dei relativi importi.
ARTICOLO 49
Regime di utilizzo delle terre e rocce da scavo
L'utilizzo delle terre e rocce da scavo sarà regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 24 marzo 2012.
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