Acque reflue
Il Capo II riguarda i criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque domestiche che, fermo restando la disciplina della Parte Terza del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. nuovo codice dell’ambiente), si applicano in assenza di regolamentazione regionale.
Sono pertanto assimilate alle acque reflue domestiche:
a. le acque che, prima di ogni trattamento depurativo, presentano determinate caratteristiche qualitative (Ph, colore, temperatura etc…) di cui alla tabella 1 dell'Allegato A “Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche”;
b. le acque provenienti da insediamenti di produzione beni o prestazioni di servizi i cui scarichi provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
c. le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A tra le quali si evidenziano: l’attività alberghiera, i rifugi montani, i villaggi turistici, i residence, gli agriturismi, i campeggi, l’attività di ristorazione in generale (anche self-service), l’attività ricreativa e sportiva, le discoteche e sale da ballo, i bar, i caffé, le gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo) attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio etc.
Per tali attività viene disposta una semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi al rinnovo delle autorizzazioni, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto all’autorizzazione già concessa e il titolare dello scarico dovrà, almeno sei mesi prima della scadenza, presentare all’autorità competente una autocertificazione (istanza corredata della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) nella quale si attesta che sono rimaste immutate, rispetto alla precedente autorizzazione, una serie di caratteristiche relative allo scarico e al ciclo produttivo. Tale modalità semplificata non potrà comunque essere applicata allo scarico di sostanze pericolose.
Impatto acustico
Il Capo III introduce alcune semplificazioni documentali in materia di impatto acustico e, nell'allegato B, sono individuate le attività a bassa rumorosità che non sono soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico tra le quali si evidenziano in particolare: l'attività alberghiera e di ristorazione, le sale da gioco, laboratori e istituti di estetica, attività di intermediazione ed uffici, lavanderie, attività culturali, turistiche ricreative etc.
Sussiste invece l’obbligo di presentazione della documentazione di previsione dell’impatto acustico di cui all’art. 8 della legge quadro 447/1995 per l’esercizio di ristoranti, bar, pizzerie, mense, attività culturali, ricreative, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora o svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
Per attività diverse da quelle precedentemente richiamate e le cui emissioni di rumore non siano superiori a quelle fissate dalla classificazione acustica comunale o in assenza di questa, non sia superiore ai limiti di cui al DPCM 14 novembre 1997, la documentazione d’impatto acustico può essere sostituita dalla autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).
Sportello unico attività produttive
L’art. 5 dispone che tutte le istanze di autorizzazione, comunicazioni, documentazioni e altre attestazioni richieste in materia ambientale dovranno essere presentate dalle imprese esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio. Con successivo decreto interministeriale sarà adottato un modello unificato e semplificato per le richieste di autorizzazione.
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