I fatti - La questione oggetto del contenzioso riguarda essenzialmente l'individuazione del contenuto della "tutela dei minori", materia di particolare complessità e delicatezza per i vari interessi coinvolti e da comparare.
Il 27 settembre del 2000 l'edizione delle ore 20 del telegiornale di RAI 1, ha trasmesso un servizio di circa 5 minuti relativo alla scoperta di un'associazione criminale, operante all'estero e in Italia nel settore della pedofilia, corredato da immagini e fotografie, tratte anche da siti internet, raffiguranti minori adolescenti nudi o in pose e atteggiamenti, esplicitamente e implicitamente, ricollegabili alla consumazione di atti o a comportamenti di carattere sessuale e anche con connotazioni di violenza. Il servizio era anche accompagnato da informazioni e commenti espliciti. L'Autorità per le comunicazioni ha riscontrato nel servizio gli estremi della violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo cui: " è comunque vietata la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche", e quindi ha sanzionato la RAI con una deliberazione, impugnata poi presso il Tar Lazio, ritenendo prevalente nella comparazione dei valori, dei diritti e degli interessi coinvolti nel caso specifico, la tutela della dignità della persona umana e quindi dei minori. Altro dato importante, è che gli stessi vertici della Rai, proprio per la delicatezza dell'argomento, avevano dato puntuali disposizioni circa la diffusione delle notizie e delle immagini, che invece sono state disattese.
Il contenuto del servizio giornalistico - Le notizie e le immagini trasmesse risultano oggettivamente di carattere pornografico e violento, tale da turbare di certo, anche per l'orario di trasmissione e per l'assenza di mirati preavvisi, la sensibilità e l'attenzione di bambini e anche il linguaggio è particolarmente realistico, crudo ed esplicito. Un insieme di elementi che alimentano curiosità, morbosità e stimoli di vario genere anche contrastanti che richiederebbero una preventiva adeguata preparazione in relazione alle diverse fasi dell'evoluzione fisica, psichica e morale dei fanciulli.
La decisione di Palazzo Spada - Palazzo Spada ha bocciato il ricorso presentato dall'azienda sostenendo che in questo caso il compito di informare da parte dei giornalisti doveva essere svolto in maniera diversa, come era stato suggerito dai vertici Rai, mentre si è scelto di mandare in onda immagini violente ingiustificate. Il video, integrale, senza tagli e avvertenze iniziali, ha infatti reso il contenuto pornografico e forte del servizio gratuito, non giustificato né giustificabile dalla necessità di dare le corrette notizie, poiché il diritto di cronaca poteva essere soddisfatto con modalità incisivamente e sostanzialmente differenti sul piano qualitativo e quantitativo, conseguendo così anche gli scopi perseguiti dagli autori.
IL TESTO DELLA DECISIONE SU GUIDA AL DIRITTO
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Commette reato chi utilizza consapevolmente i servizi frutto di uno sfruttamento delle vittime
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Leandro Antonio, Famiglia e Minori, 1 maggio 2010, N. 5 Pagina 56
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