RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE A CURA DI LEX24
Tribunale Genova Sezione 2 Penale - Sentenza del 27 settembre 2010, n. 3708
Bancarotta fraudolenta - Reati fallimentari - Libri sociali e scritture contabili - Omessa tenuta - dolo specifico - carenza di prova - non configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta - riqualificazione dei fatti - Bancarotta semplice - Fattispecie comprensiva del mancato deposito dei bilanci e delle scritture contabili
In materia di reati fallimentari, accertata la omessa tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili prescritte dalla legge, la carenza di prova in ordine a circostanze che inducano a ritenere connotata l'azione dell'imputato da dolo specifico, al fine di garantire ad esso stesso la riuscita delle irregolarità o di frodi compiute in danno dei creditori, in tal modo impedendo agli organi fallimentare di procedere al recupero di beni fraudolentemente sottratti per sfuggire alle sanzioni previste dalle legge, non consente di pervenire ad un addebito di responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta inizialmente contestato ex art. 216 e 223, R.D. n. 267 del 1942, potendosi unicamente ricondurre la condotta nel reato di bancarotta documentale semplice. Diversamente riqualificati i fatti di cui al capo di imputazione nel reato di cui all'art. 217, R.D. n. 267 del 1942 in esso deve intendersi, altresì, ricompreso anche il mancato deposito dei bilanci e delle scritture contabili entro le 24 ore dalla notifica della sentenza di fallimento, nella specie diversamente contestato ex art. 220 R.D. n. 267 del 1942.
Corte di Cassazione Sezione 5 Penale - Sentenza del 23 settembre 2010, n. 34559
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere - Bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall. - Concorso formale - Ammissibilità - Esclusione - Concorso materiale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di reati fallimentari, mentre deve escludersi il concorso formale tra la bancarotta fraudolenta patrimoniale e la bancarotta impropria ai sensi dell'art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall., il concorso materiale, invece, può configurarsi soltanto se, oltre ad azioni comprese nello specifico schema della bancarotta "ex" art. 216 l. fall., si siano verificati differenti e autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico-finanziario della società - siano stati causa del fallimento. (Nella specie, il giudice di merito si era limitato a verificare separatamente la riconducibilità alle due diverse ipotesi delittuose dei fatti contestati, senza interrogarsi sull'effettiva autonomia delle condotte, così pervenendo alla condanna per entrambi i titoli di reato contestati, sia pure unificati dal vincolo della continuazione).
Corte di Cassazione Sezione 5 Penale - Sentenza del 4 giugno 2010, n. 21251
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere - Bancarotta per distrazione - Distrazione di somme erogate su apertura di credito - Sussistenza del reato - Fattispecie in tema di trasferimenti infragruppo.
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, deve ricomprendersi fra le operazioni distrattive anche l'utilizzazione di somme disponibili per effetto di un'apertura di credito ottenuta da un istituto bancario per le finalità aziendali, che invece vengano destinate a scopo diverso e distolte dal patrimonio della impresa senza corrispettivo. (Nella specie, le somme prelevate erano utilizzate, senza contropartita economica, per sanare i debiti di altra società del gruppo).
Corte di Cassazione Sezione 5 Penale - Sentenza del 11 maggio 2010, n. 17978
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere - Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - Bancarotta impropria di cui all'art. 223 comma secondo, n. 2 - Caratteri distintivi - Concorso materiale - Condizioni.
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, comma primo, L.F.) e quello di bancarotta impropria di (art. 223 comma secondo, n. 2), concernono ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L.F., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento.
Tribunale Salerno Sezione 2 Penale - Sentenza del 10 maggio 2010, n. 169
Bancarotta per distrazione - Reati fallimentari - Bancarotta per distrazione - Configurabilità - Beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito - Mancato reperimento in assenza di giustificazioni - Amministratore apparente - Non applicabilità del principio
Il delitto di bancarotta per distrazione deve ritenersi configurabile ogni qualvolta sia riscontrabile il mancato reperimento di beni pacificamente nella disponibilità dell'imprenditore fallito, in assenza di adeguata giustificazione in ordine alla destinazione ad essi impressa. Il principio innanzi esposto, tuttavia, non è suscettibile di applicazione nei confronti dell'amministratore apparente, atteso che la pur consapevole accettazione di un ruolo siffatto non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto.
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