Le determinazioni della Suprema corte - La Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, evidenziando:
a) posto che, ai sensi dell'articolo 2110 del Cc, il rischio della temporanea impossibilità della prestazione grava sul datore di lavoro in deroga ai principi generali in materia di obbligazioni, il lavoratore è tenuto ad astenersi da comportamenti che possano ledere l'interesse del datore di lavoro alla corretta esecuzione della prestazione, in forza dei principi di correttezza e buona fede che impongono a ciascuna parte di improntare il proprio comportamento alla diligente correttezza, al fine di assicurare la realizzazione concreta delle rispettive posizioni di diritti e obblighi;
b) se è fuori discussione l'insindacabilità della libertà del dipendente di utilizzare il periodo feriale secondo le modalità che ritiene più opportune, nondimeno a monte di tale libertà sta l'obbligo, scaturente dalle richiamate clausole generali, di astensione da condotte lesive dell'interesse datoriale all'esecuzione effettiva della prestazione;
c) la mancata presenza al lavoro dovuta a malattia in tanto è tutelata a norma di legge e di contratto, in quanto non sia imputabile alla condotta volontaria del prestatore; viceversa, nella fattispecie, quest'ultimo aveva scientemente assunto un rischio elettivo particolarmente elevato per l'insorgenza dello stato morboso, con violazione della richiamata diligente correttezza;
d) ne scaturisce per il lavoratore e, in casi di controversia, per il giudice, la necessità di contemperare il diritto di decidere come e dove utilizzare le ferie con l'esigenza che la scelta non pregiudichi l'interesse della controparte a ricevere la prestazione;
e) se lo scopo delle ferie è quello di appagare le esigenze personali e di assicurare il recupero delle energie lavorative, la finalità non può essere soddisfatta con modalità che compromettano il recupero di dette energie e impediscano l'adempimento della prestazione al termine del periodo feriale;
f) il contemperamento dei contrapposti interessi deve ritenersi correttamente operato ove il giudice del merito accerti ed evidenzi che il prestatore non abbia ispirato la sua condotta a prudenza e oculatezza per limitare i rischi alla salute e, di riflesso, il pregiudizio per il datore di lavoro, come accade quando il lavoratore reiteratamente si rechi a godere le ferie in località nella quale l'insorgenza della malattia è altamente probabile, oltretutto nella consapevolezza dell'inaccettabilità della condotta per il datore di lavoro, tanto da motivare falsamente la richiesta delle ferie.
I principi di correttezza e buona fede e il godimento delle ferie - È definitivamente acquisita la costituzionalizzazione dei canoni generali di correttezza e di buona fede oggettiva, in ragione del loro porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione, che alle richiamate clausole generale ha attribuito al contempo forza normativa e ricchezza di contenuti, inglobanti anche obblighi di protezione della persona e dei beni della controparte, con conseguente funzionalizzazione del rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse dell'altro contraente (Cassazione 15 novembre 2007 n. 23726)...CONTINUA SU LEX24
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Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile -Sentenza del 25 gennaio 2011, n. 1699
Integrale LAVORO ED OCCUPAZIONE - LICENZIAMENTO - INDIVIDUALE
Massima redazionale Lavoro - Licenziamento - Richiesta di ferie per una causale insussistente - Ripetute assenze dal lavoro per malattie imputabili a condotta volontaria del lavoratore, che reieteratamente trascorre le ferie in località nelle quali è altamente probabile contrarre malattie - Giusta causa - Configurabilità - Fattispecie.
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