dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto in considerazione del fatto che mancava il certificato relativo all'ammissione alla pratica. La Cassazione ha confermato la decisione rilevando che dal mancato rilascio del certificato di accettazione della pratica e da altri elementi emersi nel corso dell'istruttoria non si poteva fare altro che qualificare il rapporto come lavoro subordinato.
IL TESTO DELLA SENTENZA SU GUIDA AL DIRITTO
RASSEGNA LEX24 - CIVILE
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile - Sentenza del 15 gennaio 2007, n. 730
- Attività di praticante - Qualificazione come rapporto di lavoro subordinato o autonomo - Onere della prova - A carico praticante - Sussiste
Il praticante che pretenda il riconoscimento di un contratto di lavoro oneroso, subordinato o autonomo, deve rigorosamente comprovare che la sua attività non è funzionale alla formazione, ma è sistematicamente utilizzata per la produzione senza interventi di verifica o correzione da parte del dominus.
- Lavoro ed occupazione - rapporto di lavoro subordinato - rapporto di praticantato - mansioni - accertamento
Nell'incertezza sull'inquadramento dell'attività materialmente svolta, compatibile sia con il lavoro subordinato, sia con l'attività di studio con esercitazione nelle attività professionali proprie del praticante, da parte della sentenza di merito, che ha ritenuto di trarre la prova dell'attività di praticante e non di lavoratore subordinato dai rilievi della mancanza di prova della subordinazione e dalle dichiarazioni confessorie del ricorrente in sede di interrogatorio libero, non vi è stata violazione dell'onere della prova in quanto detto onere, in mancanza di confessione del convenuto, restava all'attore, né della norma che regola il lavoro subordinato (nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di un praticante diretta al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, sulla base del fatto che l'unico elemento emerso dall'istruttoria fosse stato la presenza constante del praticante nello studio professionale, circostanza ritenuta dal giudice compatibile sia con la tesi di un rapporto di lavoro subordinato, che con quella di un rapporto di praticantato, mentre, da un lato, le prove nulla avevano detto in ordine alla sottoposizione ad un vincolo gerarchico, direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, dall'altro, il praticante aveva dichiarato di essere stato presentato al professionista per svolgere la pratica e non per l'iscrizione all'albo e di avere fatto in parte pratica e in parte attività di studio).
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile - Sentenza del 10 febbraio 2006, n. 2904
Rapporto di praticantato - consulente del lavoro - certificato attestante la data di compimento del periodo di pratica professionale - lavoro prestato successivamente con identiche modalità sino al conseguimento del titolo professionale - è lavoro subordinato – sussiste
L'attività prestata successivamente alla data di completamento della pratica professionale (attestata dal Consiglio dell'Ordine) con identiche modalità non è più sorretta dalla causa dell'apprendimento professionale e si configura come lavoro subordinato.
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