La trattazione
Con gli artt. 5 e 6 D.Lgs. n. 231/2001, il legislatore ha voluto individuare, rispettivamente, le condizioni per le quali la società è ritenuta responsabile per i reati commessi da soggetti che occupano una posizione rilevante nell’ambito della stessa e gli strumenti idonei per poter dimostrare la propria estraneità rispetto ai reati contestati.
Nello specifico, la totale esclusione o, quantomeno, attenuazione della responsabilità amministrativa della stessa, rispetto ai reati contestati, è possibile provarla attraverso la predisposizione di un modello organizzativo e anche con l’istituzione di un organo di controllo interno alla società, al quale è demandato il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e il costante aggiornamento di quest’ultimo.
Di seguito, verranno riportate le principali sentenze dalle quali è possibile evincere come, nei casi di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, la giurisprudenza confermi l’importanza del modello organizzativo come esimente della responsabilità amministrativa dell’ente.
Infine, verrà anche dedicata la giusta attenzione a come l’esistenza di quest’ultimo possa essere utile anche nell’ambito delle Pmi laddove l’immedesimazione tra soggetto apicale e società, di cui fa parte, sia oggettivamente molto più intrinseca rispetto invece al rapporto che esiste tra lo stesso e una società di grandi dimensioni dove è più probabile dimostrare quanto prescritto dall’art. 5, comma 2 («L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 - i c.d. soggetti apicali - hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi»).
Il modello organizzativo secondo la giurisprudenza
Anche se la giurisprudenza in materia di reati “231”, che comportano una responsabilità amministrativa dell’ente, non è copiosa, risulta però essere particolarmente significativa per le conclusioni a cui addiviene.
Nelle pagine seguenti, si analizzeranno nel dettaglio le sentenze del tribunale di Milano, rispettivamente, 17 novembre 2009; 13 febbraio 2008, n. 1774; Cass., Sez. VI pen., 9 luglio 2009, n. 36083. Nello specifico, se ci si sofferma nell’esaminare il contenuto delle decisioni dei giudici, si può ricavare che, nelle tre sentenze analizzate, l’esistenza o meno del modello organizzativo ha reso possibile rispettivamente dimostrare l’estraneità della società imputata o riceverne una condanna ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001.
Il modello organizzativo come fattore critico di successo: la sentenza del Gip Milano del 2009
Il Gip del tribunale di Milano ha assolto la società Beta s.p.a. dall’illecito di aggiotaggio, di cui agli artt. 25-ter, lett. a) e r), 5 e 44 D.Lgs. n. 231/2001, consumati dal presidente del consiglio d’amministrazione e dall’amministratore delegato della stessa, in quanto non punibile ai sensi dell’art. 6 del decreto stesso (idonea applicazione di un modello organizzativo efficace ed attuale rispetto ai reati contestati). Il Gip, infatti, nel dispositivo della sentenza, ha dettagliatamente riportato le motivazioni per le quali ha concluso sul rinvio a giudizio dei soli soggetti apicali di cui sopra, considerando estranea ai fatti la società Beta s.p.a.
Innanzitutto, la prima riflessione che ha preso corpo è stata quella di capire se, prima della commissione del fatto, fosse stato adottato un modello organizzativo idoneo che potesse essere considerato ex ante efficace alla prevenzione del reato contestato (aggiotaggio).
Relativamente a questo punto, la società Beta s.p.a. aveva tempestivamente adottato il modello organizzativo previsto dalla “231”, anche secondo le linee-guida stabilite da Confindustria, anticipando di gran lunga tutte le maggiori imprese italiane del comparto delle costruzioni e delle commesse pubbliche.
La difesa, inoltre, ha documentato che fin dal 2000, vale a dire prima dell’entrata in vigore della nuova normativa sulla responsabilità degli enti per gli illeciti penali commessi dai loro esponenti, Beta s.p.a. aveva adottato un sistema di controllo interno (c.d. corporate governance) basato sui principi del codice di autodisciplina dettato da Borsa Italiana s.p.a. Con l’approvazione del modello organizzativo, la Beta s.p.a. costituiva l’organo di vigilanza (compliance officer), di composizione monocratica, regolato secondo le linee-guida di Confindustria.
Tale posizione veniva ricoperta dal preposto al controllo interno nonché responsabile dell’internal auditing (si trattava perciò di un soggetto di provata esperienza e professionalità nello svolgimento dell’incarico di vigilanza). Tale figura veniva inoltre sganciata dalla sottoposizione alla direzione amministrazione, finanza e controllo e posta alle dirette dipendenze del presidente...
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