- Servizio di mediazione e prestazioni del mediatore
- Indennità spettanti agli organismi di mediazione
- Elenco degli enti di formazione
Prestazioni del mediatore
Registro degli affari di mediazione
Ciascun organismo abilitato a svolgere la mediazione è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione. Tale registro contiene annotazioni relative:
- al numero d’ordine progressivo
- ai dati identificativi delle parti
- all’oggetto della mediazione
- al mediatore designato
- alla durata del procedimento
- all'esito del procedimento
Ciascun organismo è tenuto a conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
Il giudice che nega l’omologazione del verbale di accordo conciliativo, trasmette al responsabile della tenuta del registro ed all’organismo copia del provvedimento di diniego.
Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.
Fatto salvo il possesso della polizza assicurativa, l’organismo non può assumere diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé.
Indennità spettanti agli organismi
Come accennato, il decreto provvede anche a determinare le indennità spettanti agli organismi. In particolare, per "indennità" deve intendersi l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi.
Criteri di determinazione dell’indennità
L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella seguente tabella:
Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000: Euro 65;
da Euro Euro 5.000: Euro 130;
da Euro Euro 10.000: Euro 240;
da Euro Euro 25.000: Euro 360;
da Euro Euro 50.000: Euro 600;
da Euro Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro Euro 5.000.000: Euro 5.200;
Oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.
L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato dalla tabella, è soggetto ad una serie di aumenti o riduzioni espressamente previsti nel decreto e collegati alle seguenti condizioni:
Aumenti:
In particolare, l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta di conciliazione;
Riduzioni:
L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
d) deve essere ridotto di un terzo nelle seguenti materie (articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28):
- Condominio
- Diritti reali
- Divisione
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione
- Comodato
- Affitto di aziende
- Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
- Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
- Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari.
e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
Le spese di mediazione inoltre:
- sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà;
- comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti;
- rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta di conciliazione.
- sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE
Viene istituito, presso il Ministero della giustizia, l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori.
Per "enti di formazione" si intendono gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l’attività di formazione dei mediatori.
Per "ente pubblico" si intende la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero; viceversa, per "ente privato" si intende qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica.
L'elenco, tenuto presso il Ministero della giustizia sotto la responsabilità del direttore generale della giustizia civile e gestito con modalità informatiche, contempla le seguenti annotazioni:
Parte I - Enti pubblici
- Sezione A: elenco dei formatori;
- Sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
Parte II - Enti privati
- Sezione A: elenco dei formatori;
- Sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
- Sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.
Per "formatore" si intende la persona o le persone fisiche che svolgono l’attività di formazione dei mediatori.
Per "responsabile scientifico" si intende la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti definiti dal decreto, assicurando l’idoneità dell’attività svolta dagli enti di formazione.
Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l’accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
Criteri per l’iscrizione nell’elenco
Nell’elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.
Il responsabile della tenuta dell'elenco verifica l’idoneità dei richiedenti. In particolare, ai fini dell'iscrizione, svolge una serie di verifiche.
In primo luogo, verifica:
- Capacità finanziaria del richiedente: il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata (capitale sociale minimo di 10.000,00 euro).;
- Capacità organizzativa del richiedente;
- Compatibilità dell’attività di formazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo.
Inoltre, il responsabile della tenuta dell'elenco verifica:
- Requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- Trasparenza amministrativa e contabile dell’ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
- Numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l’attività di formazione presso il richiedente;
- Sede dell’organismo, con l’indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell’attività didattica;
- Previsione e istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici:
- aventi un massimo di trenta partecipanti per corso;
- comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti;
- comprensivi di una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica.
I corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie:
- normativa nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di mediazione e conciliazione;
- metodologia delle procedure facilitative ed aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice;
- efficacia ed operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione;
- forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione;
- compiti e responsabilità del mediatore;
- Previsione ed istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati:
- comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti,
ovvero, in alternativa,
- comprensivi di sessioni di mediazione;
I corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie elencate in precedenza:
- normativa nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di mediazione e conciliazione;
- metodologia delle procedure facilitative ed aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice;
- efficacia ed operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione;
- forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione;
- compiti e responsabilità del mediatore;
- Individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l’adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.
Ai fini dell’idoneità occorre altresì verificare che l’esistenza, durata e caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell’ente di formazione.
Infine, il responsabile della tenuta dell'elenco verifica altresì:
- Requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l’idoneità alla formazione, attestando:
Per i docenti dei corsi teorici:
- la pubblicazione di almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie;
Per i docenti dei corsi pratici:
- lo svolgimento di una attività, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione, in almeno tre procedure;
Per tutti i docenti:
- lo svolgimento di attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere;
- l’impegno a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio.
- Possesso, da parte dei formatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.
Al procedimento di iscrizione nell’elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione ed alla cancellazione degli iscritti si applica la medesima disciplina dettata dal decreto per il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione e per il registro degli affari di mediazione, in quanto compatibile.
Disciplina transitoria
Registro degli organismi - Organismi già iscritti
Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
Il responsabile della tenuta del registro verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti dettati dal decreto per l'iscrizione e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie.
Se l’organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata. In difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta.
Registro degli organismi - Organismi già iscritti - Mediatori abilitati
I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (5 novembre 2011), i requisiti anche formativi in esso previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale.
Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sopraindicati sei mesi, possono continuare a esercitare l’attività di mediazione.
Dell’avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi sopracitati danno immediata comunicazione al responsabile della tenuta del registro.
Elenco degli enti di formazione - Enti abilitati già accreditati
Si considerano iscritti di diritto all’elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
Il responsabile della tenuta dell’elenco verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti dettati dal decreto e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie.
Se l’ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta.
Elenco degli enti di formazione - Enti abilitati già accreditati - Formatori abilitati
I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (5 novembre 2011), i requisiti di aggiornamento indicati nel medesimo decreto.
Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei sopraindicati sei mesi, possono continuare a esercitare l’attività di formazione.
Dell’avvenuto aggiornamento gli enti predetti danno immediata comunicazione al responsabile della tenuta dell’elenco.
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