Il legislatore probabilmente ha voluto perseguire l'obiettivo di garantire una riapertura dei termini per chi non avesse potuto procedere nei tempi - ovvero entro il 23 gennaio u.s.: tuttavia, così pacifico non è, in quanto la possibilità di sanare una decadenza, laddove giuridicamente ammissibile, deve trovare espressione diretta nella legge, cosa che nella norma in esame non si riscontra affatto.
Inoltre, la modifica sembra riferirsi solo ai termini di impugnazione dei licenziamenti e non anche, come originariamente era stato previsto e come poteva logicamente ipotizzarsi proprio per effetto delle novità introdotte dal Collegato Lavoro, a quelli di impugnazione del recesso per i contratti flessibili. Su tale punto, infatti, si è reso necessario approvare un Ordine del Giorno alla Camera, con mandato al Governo di fornire chiarimenti in ordine alla portata delle novità appena introdotte. Si stabilisce, infatti, che:
- “l'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, introduce disposizioni in materia di contratti di lavoro;
- la ratio delle disposizioni dell'articolo 32 è quella di garantire la certezza del diritto e la speditezza dei processi mediante l'introduzione di termini di decadenza riferiti anche a fattispecie in precedenza non assoggettate a tali termini;
- l'effetto del comma 1-bis del citato articolo 32, introdotto dal Senato con il comma 54 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, è quello di differire, al 31 dicembre 2011, l'efficacia delle disposizioni limitatamente alla fattispecie di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604;
- a ragione del differimento rimangono temporaneamente in vigore le norme in materia di impugnazione non richiamate da tale ultima disposizione citata;
- l'interpretazione sistematica del comma 1-bis non comporta, altresì, il differimento dell'applicazione dei termini decadenziali anche alle fattispecie previste ai successivi commi 3 e s.”.
Alla luce di tali considerazioni, è chiaro che in merito a tale modifica legislativa si attendono ulteriori precisazioni che si spera possano essere d'aiuto ai fini di una chiara applicazione dell'art. 2, comma 54, del decreto, come modificato dalla L. n. 10/2011.
Va comunque evidenziato che in pratica, per effetto delle novità introdotte dal Milleproroghe si prospettano quattro diverse situazioni giuridiche che non possono che riguardare, di fatto, anche i rapporti flessibili:
1) la posizione di coloro che abbiano cessato il rapporto prima del 24 novembre 2011, i quali avevano 60 gg di tempo per presentare l'impugnativa e vi abbiano provveduto;
2) la posizione di coloro che, nella medesima situazione, non abbiano proceduto all'impugnazione entro il 23 gennaio 2011, i quali sono ormai decaduti e non possono essere ora rimessi in termini, poiché la legge nulla dice in tal senso;
3) la posizione di coloro il cui rapporto di lavoro sia cessato dopo il 24 novembre 2010, i cui termini di impugnativa scadevano entro la data del 27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore della L. n. 10/2011) senza che vi abbiano provveduto: gli stessi sono parimenti decaduti e non possono essere rimessi in termini;
4) la posizione di coloro che siano ancora in termini o che cesseranno il rapporto in corso d'anno, i quali vedranno “congelata” la loro posizione, avendo tempo fino al 31 dicembre 2011 per impugnare l'atto.
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