Corte di Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 30 maggio 2007, n. 12687
Famiglia - Matrimonio - Cessazione degli effetti civili - Obblighi verso l'altro coniuge - Assegno di divorzio - Natura assistenziale - Criteri di quantificazione - Revisione - Presupposti - Peggioramento delle condizioni patrimoniali del beneficiario - Accertamento - Esclusione - Successione ereditaria in favore dell'onerato - Incremento patrimoniale successivo alla pronuncia di divorzio - Ragionevole sviluppo di aspettative presenti al momento del divorzio - Rilevanza - Automatismo tra incremento patrimoniale e aumento dell'assegno - Esclusione.
Le successioni ereditarie ricevute dopo il divorzio dall'onerato del pagamento di un assegno divorzile, sono inidonee a giustificarne l'aumento, in assenza di una peggiorata situazione economica del beneficiario, concorrendo tale incremento solo nella valutazione della capacità economica dell'obbligato a pagare l'assegno già in atto.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 29 marzo 2006, n. 7117
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere - Decorrenza dal momento della domanda - Ammissibilità - Domanda apposita - Necessità - Esclusione.
Il principio enunciato nell'art. 4 decimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito ad opera dell'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74) - secondo il quale il giudice del merito può far decorrere l'assegno di divorzio, ove ne ricorrano le condizioni, dal momento della domanda - ha una portata generale ed è quindi applicabile non solo nell'ipotesi, espressamente prevista, in cui si sia pronunciato il divorzio con sentenza non definitiva, ma anche in quella in cui con la stessa decisione si sia dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e si sia condannato un coniuge a corrispondere all'altro l'assegno di divorzio, senza peraltro che sia necessaria un'apposita domanda di parte in ordine alla decorrenza dell'assegno; ciò non costituisce deroga al principio secondo il quale l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, decorre dal passaggio in giudicato della relativa statuizione, bensì rappresenta un temperamento a tale principio, col conferire al giudice il potere discrezionale, in relazione alle circostanze del caso concreto, di disporre la decorrenza di esso dalla data della domanda, senza che a tal fine la pronuncia di sentenza non definitiva costituisca un necessario requisito per l'esercizio di detto potere.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 3 dicembre 2002, n. 17103
Matrimonio - Separazione - Assegno di mantenimento a favore di un coniuge - Condizioni economiche dell'obbligato - Miglioramenti delle condizioni economiche - Successive alla separazione - Rilevanza - Limiti. (Cc, articolo 156)
Gli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti è chiesto l'assegno di separazione, successivi alla cessazione della convivenza, rilevano anche essi - al fine di stabilire la situazione economica familiare in base alla quale valutare il tenore di vita della famiglia - ove costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta nel corso di essa. Ciò in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio, continuando a renderli partecipi sino al divorzio anche dei rispettivi incrementi reddituali, nei limiti entro i quali ciascuno di essi poteva farvi ragionevole affidamento durante la convivenza matrimoniale, anche a essi dovendo essere correlato, in caso di richiesta di adeguamento, l'assegno di mantenimento del coniuge in regime di separazione. Assegno diretto a sua volta a garantire all'avente diritto, durante tutto tale periodo, un tenore di vita analogo a quello sul quale poteva fare ragionevole affidamento ove la convivenza coniugale fosse continuata.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 29 aprile 1999, n. 4319
Assegno di divorzio - Determinazione del tenore di vita durante il matrimonio
L'assegno di divorzio ha carattere assistenziale e trova il suo presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge istante a consentirgli la conservazione di un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio; per determinare la misura dell'assegno e` necessario individuare il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio e stabilire la somma occorrente per mantenerlo, tenuto conto che la valutazione delle precedenti condizioni economiche va operata con riferimento al momento della pronuncia di divorzio, e che essa puo` avere riguardo anche agli incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell'attivita` svolta durante il matrimonio; in relazione al tenore di vita cosi` determinato deve operarsi la concreta commisurazione dell'assegno in ragione delle capacita` economiche dell'istante e degli altri elementi di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970 e cioe` condizioni dei coniugi, ragioni del divorzio, contributo alla vita familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, reddito di entrambi, durata del matrimonio (nella specie la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva determinato l'assegno in assenza di una previa individuazione del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio).
DA VEDERE (CONSULTAZIONE RISERVATA AGLI ABBONATI DI LEX24)
Sen 26/02/1998 2087 sez 1 Civ
Sen 20/03/1998 2955 sez 1 Civ
Sen 26/06/1997 5720 sez 1 Civ
Sen 03/07/1997 5986 sez 1 Civ
Sen 20/03/1998 2955 sez 1 Civ
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