la QUESTIONE
Le norme sulla vendita sono applicabili al contratto preliminare di cessione di quote di società a responsabilità limitata?
l'INTRODUZIONE
La questione della validità ed efficacia del contratto preliminare di cessione di quote di società a responsabilità limitata riveste particolare importanza in considerazione delle numerose applicazioni che tale fattispecie assume nella prassi con riferimento alla tipologia di ente societario maggiormente diffuso nel sistema produttivo italiano. In tale ambito, si pone una serie di problematiche che attengono alla forma e al contenuto del contratto preliminare di quote, alle conseguenze del suo inadempimento e, inoltre, ai rapporti sussistenti tra preliminare e definitivo con particolare riguardo all'applicazione delle norme relative all'efficacia e pubblicità dell'atto di trasferimento di partecipazioni di società a responsabilità limitata. Con la cessione a titolo oneroso di quote di società a responsabilità limitata, le parti manifestano un reciproco obbligo circa la futura stipulazione di un contratto definitivo di trasferimento; pur tuttavia, le fattispecie che nella prassi commerciale possono rinvenirsi sono piuttosto variegate in quanto, in taluni casi, il contratto preliminare si limita a indicare i termini essenziali del negozio, in tal altri è costituito da un complesso di pattuizioni negoziali o di accordi collaterali molto articolati e complessi. La materia riveste particolare importanza in quanto, per la natura della partecipazione di s.r.l., il trasferimento riguarda una pluralità di situazioni giuridiche che complessivamente attengono allo status di socio e, conseguentemente, all'attribuzione quota parte del patrimonio della società.
le NORME
Codice civile
Artt. 1351, 2932, 2468, 2469, 1470, 2470
la FATTISPECIE
Prassi contrattuale in materia di preliminare di cessione di quote
Il contratto preliminare può definirsi come l'accordo in forza del quale le parti assumono l'obbligazione di stipulare fra loro, successivamente, un ulteriore contratto, già determinato, o quanto meno determinabile, nei suoi aspetti essenziali.
Al contratto preliminare il Codice civile riferisce specificatamente il solo art. 1351 che, come noto, non procede ad alcuna definizione legale dello strumento negoziale, limitandosi a dettarne la disciplina quanto alla forma; infatti, la norma citata così recita. «Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il definitivo».
Senza volerci dilungare sugli esiti di un articolato dibattito dottrinario sulla natura del contratto preliminare e sulla sfera di applicazione dello stesso rispetto al contratto definitivo, in questa sede giova evidenziare che, secondo una prima interpretazione dottrinaria, la scissione tra preliminare e definitivo avrebbe ragioni di carattere formale; in altri termini, con il contratto preliminare le parti si vincolerebbero a una ripetizione, in forma diversa e ritenuta più adeguata, del contratto già definitivamente concluso, subordinando la produzione degli effetti voluti al compimento della ripetizione dell'atto.
A questa impostazione si è contrapposta un'altra parte della dottrina che si è sforzata di individuareinteressi di natura sostanziale quale fondamento causale tipico della scissione fra preliminare e definitivo. Secondo tale tesi, si potrebbe ipotizzare finanche una forma di collegamento negoziale tra le due figure contrattuali. Infatti, il contratto preliminare costituirebbe il presupposto logico-giuridico del definitivo in quanto le due figure negoziali sarebbero da considerarsi funzionalmente indirizzate alla realizzazione della medesima operazione economica, benché giuridicamente distinte in quanto ciascuna dotata di una propria causa. Risulta pacifico, comunque, che la funzione del preliminare è di natura strumentale rispetto al definitivo; in altri termini, con la stipulazione di quest'ultimo, le pattuizioni del preliminare rimangono superate da quelle del definitivo, la cui disciplina diventa la fonte dei diritti e degli obblighi delle parti. Ai fini del tema che qui ci occupa, deve evidenziarsi che il contratto preliminare deve avere un suo “contenuto minimo”, cioè a dire, in esso, gli elementi essenziali della futura convenzione devono essere determinati o quantomeno determinabili. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, deve comunque riconoscersi la validità del contratto preliminare allorquando l'oggetto possa determinarsi attraverso atti e fatti storici, anche successivi alla sua conclusione, e persino in base a elementi esterni o per relationem. Con specifico riferimento al preliminare di quote, nella prassi contrattuale, il principio sopra richiamato assume particolare importanza nei casi in cui le parti abbiano la necessità di differire il contratto definitivo a una data successiva a quella del preliminare in relazione alla previsione di una clausola di determinazione del prezzo (price-adjustment).
In tali clausole, infatti, il prezzo, non essendo definitivamente determinato al momento del contratto preliminare, viene calcolato sulla base di una situazione patrimoniale o di un conto economico della società target sussistente alla data del definitivo.
Inadempimento del contratto preliminare
Deve evidenziarsi che l'inadempimento di una delle parti attribuisce all'altra il diritto di ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ovvero di ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso.
Come è noto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2932 c.c., trattandosi, come nel caso che qui ci occupa, di contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto (i.e.: contratti a effetti reali), la domanda non può essere accolta se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile. Quindi, in altri e più compiuti termini, laparte che ha proposto la domanda deve (i) aver adempiuto la propria prestazione ovvero (ii) aver offerto l'adempimento della stessa nei modi di legge.
Deve evidenziarsi che la giurisprudenza si è più volte espressa sull'interpretazione della norma sopra citata, specificando che l'offerta della prestazione può sostanziarsi in una seria manifestazione di volontà di eseguire il pagamento, espressa in qualsiasi modo che escluda ogni perplessità sulla concreta intenzione di adempiere, senza che quindi sia indispensabile l'uso dell'offerta reale o di quella per intimazione. Molto spesso è stato ritenuto sufficiente anche il semplice invito rivolto dal promissario acquirente al promittente venditore di comparire presso gli uffici del notaio rogante per la stipula del contratto definitivo, così come è stata ritenuta sufficiente l'offerta della prestazione anche se formalizzata in giudizio dalla parte, personalmente a mezzo del suo procuratore prima della sentenza.
Deve da ultimo evidenziarsi che la sentenza che accoglie la domanda di esecuzione produce l'effetto di rendere vincolante tra le parti il rapporto giuridico che queste avevano inteso porre in essere con la stipulazione del preliminare. Come noto, la sentenza di accoglimento ha natura costitutiva e, pertanto, è solamente con il provvedimento dell'autorità giudiziaria che si producono quegli effetti che le parti avevano inteso produrre nella loro sfera giuridica attraverso la stipulazione del contratto definitivo.
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