Il principio di piena tutela dei soggetti danneggiati dalla circolazione stradale che ispira e permea l'intero sistema delineato dalla abrogata legge 24 dicembre 1969, n. 990, era integrato e completato dall'istituzione di un Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a. (CONSAP). L'intervento del Fondo, diretto a realizzare il soddisfacimento di esigenze pubblicistiche di solidarietà, mirava ad assicurare al danneggiato il risarcimento del danno cagionato dal sinistro nelle seguenti ipotesi:
(i) veicolo o natante non identificato;
(ii) veicolo o natante non coperto da assicurazione;
(iii) veicolo o natante assicurato presso impresa di assicurazioni operante in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente.
Nella prima ipotesi, il risarcimento era dovuto solo per i danni alla persona; nella seconda ipotesi, il risarcimento era dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto europee e per la parte eccedente tale ammontare; nella terza ipotesi, il risarcimento era dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada era tenuto altresì a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati i quali fossero assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovasse in stato di liquidazione coatta o vi fosse posta successivamente. Il Codice delle assicurazioni private, nel Titolo XVII, ha riordinato la normativa sui sistemi di indennizzo sull'assicurazione r.c. autoveicoli e natanti e sull'indennizzo delle vittime della caccia.
In particolare, l'articolo 283 del Codice delle assicurazioni private, in correlazione alla norma dettata dall'art. 122, ha in via innovativa prescritto che il Fondo di garanzia per le vittime della strada provveda ora anche a risarcire, entro il limite dei massimali di legge, i danni prodotti dai veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario e soggetti "ex lege" assimilati. In tali ipotesi, sia per i danni alla persona che per quelli a cose il risarcimento è dovuto limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale. Di recente, poi, il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, recante attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, arrecando diverse modifiche ed integrazioni alla disciplina del Codice delle assicurazioni private, ha previsto anche l'estensione dell'operatività del Fondo di garanzia per le vittime della strada ad alcuni specifici casi di incidenti provocati da veicoli provenienti dall'Unione Europea privi di assicurazione o da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Riferimenti normativi
codice civile, art. 2054;
legge 24.12.1969, n. 990 artt. 18, 19, 20, 21, 29;
legge 26.02.1977, n. 39;
legge 24.11.1978, n. 738;
legge 19.02.1992, n. 142 art. 31;
D.lgs. 17.03.1995 n. 175 art. 126, lett l );
D.lgs. 7.9.2005, n. 209 artt. 122, 283 ss.
Sommario
1. Natura delle prestazioni
2. Veicolo non identificato
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