A proposito di legittimazione ad agire, la scelta del legislatore è stata quella di adottare il sistema dell'opt-in, attribuendo la legittimazione a ciascun consumatore o utente, purché la posizione giuridica soggettiva vantata sia caratterizzata da omogeneità rispetto a quella degli altri componenti della classe.
I diritti vantati devono, poi, essere anche individuali, oltre che omogenei.
Anche se la legittimazione attiva spetta a ciascun esponente della classe, tuttavia l'azione può essere esercitata anche tramite associazioni, alle quali il consumatore o l'utente dia mandato o tramite i comitati ai quali egli partecipi, in base al meccanismo della rappresentanza processuale.
Il Tribunale di Torino ha evidenziato che l'art. 140 bis del Codice del Consumo non crea nuovi diritti, ma disciplina soltanto un nuovo mezzo di tutela, che si aggiunge alle azioni individuali, che già spettano ai consumatori od utenti. In sostanza, l'azione di classe non preclude l'azione individuale, a differenza di quanto avviene nel sistema americano, dove prevale il criterio dell' opt-out ed il partecipante alla classe rimane coinvolto nell'azione, a meno che dichiari espressamente il contrario.
L'azione collettiva, prima di essere collettiva, deve avere i requisiti previsti per tutte le azioni individuali.
Ai fini della valutazione dell'ammissibilità della domanda, il Tribunale deve stabilire se il proponente appaia in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe, se i diritti individuali tutelabili siano identici, se sussista un conflitto di interessi in capo al proponente, se la domanda sia manifestamente infondata, altrimenti la domanda viene, ai sensi del comma 6 dell' art. 140 bis, dichiarata inammissibile.
L'ammissibilità della domanda presuppone la sussistenza delle condizioni dell'azione. La prima riguarda la legittimazione dell'attore, ossia la sua qualità di consumatore o utente e la sussistenza dell'interesse ad agire.
A tale proposito, come ha rilevato il Tribunale di Torino, non si deve fare riferimento ad un interesse ad agire e ad una legittimazione di classe diversi rispetto a quelli che presiedono alla legittimazione nelle azioni ordinarie individuali.
Solo il consumatore o l'utente, che assume l'iniziativa processuale dell'azione di classe assume la qualità di parte processuale, mentre coloro che aderiscono all'azione sono privi dell'impulso processuale e della possibilità di impugnare la decisione. Essi non assumono la qualità di parte, ma subiscono gli effetti dell'azione.
Per potersi legittimare, l'attore deve essere titolare, in proprio e personalmente, del diritto individuale omogeneo che caratterizza la classe che intende rappresentare. Egli è legittimato ad agire perché il suo interesse coincide con quello della classe alla quale appartiene; è portatore dello stesso diritto individuale omogeneo del quale sono titolari gli appartenenti alla classe.
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Rassegna a cura di www.lex24.ilsole24ore.com
CREDITO E RISPARMIO - CONTRATTI BANCARI - COMMISSIONE ILLEGITTIMA INSERITA IN UN CONTRATTO - TUTELA DEI CONSUMATORI - AZIONE DI CLASSE PROMOSSA DA UN CONSUMATORE - CLAUSOLA BANCARIA A LUI NON APPLICATA - CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE - SUSSISTENZA - AZIONE GIUDIZIARIA A TUTELA DI TUTTI GLI ALTRI -INAMMISSIBILITÀ.
Non è ammissibile, per carenza di interesse ad agire, l'azione di classe esercitata a tutela dei consumatori di servizi bancari, cui sia imposta una clausola commissionale illegittima, da parte di un consumatore cui la clausola non sia stata in concreto applicata.
(Tribunale Torino, Sezione 1 Civile, Sentenza del 27 maggio 2010, n. 29)
CONTRATTI - TUTELA DEL CONSUMATORE - NOZIONE DI CONSUMATORE - CODICE DEL CONSUMO - CRITERIO - ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONTRAENTE E NON GIÀ BENE O SERVIZIO OGGETTO DEL CONTRATTO - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA A STIPULAZIONE DI CONTRATTO DI CONTO CORRENTE BANCARIO
La definizione di consumatore contenuta nell'art. 3 Codice del consumo ("..la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale") fa espresso riferimento all'attività della persona e non al bene o servizio che n'è oggetto, così che un determinato servizio – nella specie un conto corrente bancario – potrà essere utilizzato da un consumatore per scopi non professionali anche se il conto, per le caratteristiche ed i servizi che offre, sia stato concepito e concretamente offerto per lo svolgimento di attività professionale.
(Tribunale Torino, Sezione 1 Civile, Sentenza del 27 maggio 2010, n. 29)
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