In virtù della modifica normativa del 2003, l'operazione di fusione realizza, quindi, una vicenda evolutivo-modificativa delle società interessate, da cui deriva un nuovo assetto organizzativo, reciprocamente integrato, delle società medesime.
Mentre il superamento dell'interpretazione pre riforma è un dato pacifico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, sono sorti importanti interrogativi in merito all'eventuale applicabilità della nuova normativa e, quindi, della concezione evolutiva-modificativa, alle fusioni realizzatesi antecedentemente al 1° gennaio 2004, con conseguenze pratiche di non poco rilievo in materia di interruzione dei relativi processi.
Parte della giurisprudenza, facendo leva sulla asserita natura interpretativa dell'articolo 2504-bis c.c. nella formulazione del 2003, ne ha, infatti, sostenuto l'applicabilità in via retroattiva affermando, conseguentemente, il subingresso della società risultante dalla fusione in tutti i rapporti, anche processuali, pregressi, ed escludendo l'applicazione della disciplina dell'interruzione del processo ex artt. 299 e seguenti c.p.c. ai processi pendenti in cui la fusione della società parte fosse intervenuta prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario (si veda tra tutte l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 2637/2006). Altra parte della giurisprudenza, invece, ha ritenuto applicabile la previgente norma e, pertanto, la concezione estintivo-successoria del fenomeno della fusione, con conseguente applicazione dell'istituto dell'interruzione del processo e della riassunzione ad opera della controparte (si veda, tra le tante, Cass. n. 17855/2007).
Con la sentenza oggetto della presente analisi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo una dettagliata analisi di entrambe le impostazioni, hanno negato all'articolo 2504-bis post riforma la natura di norma interpretativa. Come è noto le norme interpretative hanno la funzione di precisare la corretta interpretazione di una disposizione di legge e di chiarirne il significato e l'ambito applicativo. La Suprema Corte ha al riguardo precisato come, nella vigenza della precedente normativa, il fatto che la fusione per incorporazione comportasse l'estinzione automatica della società incorporata era considerato un dato pacifico. Seppur parte della dottrina avesse sollevato qualche dubbio al riguardo, la giurisprudenza pre-riforma, facendo leva sul chiaro ed inequivocabile riferimento dell'articolo 2504-bis c.c. alle “società estinte”, si è sempre pronunciata in maniera coerente e costante, senza dare spazio a differenti interpretazioni.
Molto correttamente la Suprema Corte evidenzia come non vi fosse, pertanto, né un'evidente incertezza applicativa né tanto meno un contrasto giurisprudenziale che potesse giustificare un intervento interpretativo da parte del legislatore.
Ritenere, quindi, che l'articolo 2504-bis c.c. post riforma, sia una norma a contenuto interpretativo sarebbe un'ingiustificata forzatura del sistema. Tanto più se si considera che né la legge delega n. 366/2001 né la relazione al D.Lgs n. 6/2003 contengono alcuna dichiarazione o manifestazione di volontà del legislatore in tal senso. La Suprema Corte evidenzia, inoltre, come non sembrano potersi invocare a sostegno dell'esistenza di un'oggettiva incertezza applicativa della norma di cui trattasi, le disposizioni proprie di altri settori dell'ordinamento che, nonostante risalgano ad un periodo antecedente alla riforma del diritto societario, sembrano avvalorare la tesi dell'effetto evolutivo-modificativo delle fusioni (tra queste, a titolo meramente esemplificativo, possono essere citati gli artt. 29 e 32 D.Lgs n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti). Si tratta, infatti, di disposizioni che rispondono ad esigenze specifiche, proprie dei settori normativi in cui sono collocate e che non possono, pertanto, essere considerate espressione di principi generali ed indice di un potenziale contrasto normativo.
Esclusa quindi la natura interpretativa dell'art. 2504-bis c.c. post riforma, la Suprema Corte nega l'applicabilità della nuova normativa alle fusioni realizzatesi antecedentemente al 1° gennaio 2004 ed accoglie, conseguentemente, la tesi favorevole all'estinzione delle società incorporate.
Ad avviso delle Sezioni Unite, l'impostazione sopra delineata non comporta, tuttavia, l'interruzione del processo di cui la società incorporata è parte e, quindi, l'applicazione della relativa disciplina. Con la sentenza oggetto della presente analisi, infatti, la Suprema Corte, contrariamente all'orientamento giurisprudenziale prevalente (si vedano, tra le tante, Cass. n. 18615/2008 e Cass. n. 9900/2007) seppur non univoco (si veda al riguardo Cass. n. 28989 del 2008) supera cioè l'impostazione secondo cui l'effetto estintivo derivante dalla fusione sia assimilabile all'effetto della successione universale mortis causa e comporti, quindi, l'applicazione delle norme di cui agli artt. 299 e segg. c.p.c.
A sostegno dell'interpretazione in questione la Suprema Corte, facendo propria la più recente interpretazione dottrinale, ha in primo luogo evidenziato come la morte della persona fisica e l'estinzione della personalità giuridica, benché equiparate dall'articolo 110 c.p.c. ai fini della prosecuzione del processo (che richiama il venir meno della parte per morte o per "per altra causa"), debbano essere tenute ben distinte ai sensi degli articoli 299 e seguenti c.p.c. che disciplinano espressamente soltanto gli effetti della morte o della perdita della capacità di stare in giudizio.
La Suprema Corte, facendo leva sulla ratio della disciplina relativa all'interruzione del processo ha infatti correttamente sottolineato come questa sia volta a ripristinare l'effettività del contraddittorio ed a consentire il concreto esercizio del diritto di difesa e come, pertanto, sia inevitabile prevedere conseguenze diverse a seconda che si verifichi una successione mortis causa o un evento di altro genere, quale appunto, un'operazione di fusione.
Diversamente da quanto accade in caso di morte della persona fisica, la realizzazione di una fusione tra società non comporta il verificarsi di eventi imprevedibili ed estranei alla volontà dei soggetti coinvolti, bensì una modificazione societaria riconducibile ad una precisa volontà dei medesimi. A differenza dell'erede che può, effettivamente, non essere a conoscenza di un processo pendente e che, in assenza di interruzione del medesimo e successivo onere di riassunzione dell'altra parte, può subire una grave lesione al suo diritto di difesa, la società che si estingue a seguito della fusione non può essere in alcun modo pregiudicata dalla continuazione di un processo di cui era già parte e di cui era, pertanto, perfettamente a conoscenza. Allo stesso modo non può subire alcun pregiudizio la società incorporante o risultante dalla fusione, che ben conosce la situazione della società con cui si è fusa. E' evidente, quindi, come l'esigenza garantistica che giustifica il verificarsi dell'effetto interruttivo e del conseguente onere di riassunzione dell'altra parte non abbia qui ragione di esistere.
La sentenza oggetto del presente approfondimento ha evidentemente una grande rilevanza sotto un duplice profilo. Da un lato, infatti, ha adottato una chiara posizione in merito all'art. 2504-bis c.c., escludendone l'applicazione in via retroattiva e, auspicabilmente, ponendo fine agli accesi dibattiti sulla questione che hanno portato, dall'entrata in vigore della riforma del diritto societario in poi, all'adozione di decisioni tra loro contrastanti con conseguenti inevitabili ripercussioni in termini di certezza del diritto. Dall'altro lato, ha messo in discussione quella che, a prima vista, sarebbe potuta apparire l'automatica conseguenza dell'inapplicabilità della concezione evolutivo-modificativa post riforma ossia l'applicabilità della disciplina dell'interruzione sul processo, facendo un passo ulteriore ed accogliendo la soluzione di segno opposto, decisamente più equa e più rispettosa della ratio delle relative norme in gioco.
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE CORRELATA ALLA SENTENZA DEL GIORNO
A CURA DI LEX24
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 14 settembre 2010, n. 19509
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI - Fusione per incorporazione - Effetti nel regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Estinzione dell'incorporata - Sussistenza - Natura interpretativa dell'art. 2504 bis cod. civ. - Esclusione - Fondamento
La fusione per incorporazione, che si sia verificata prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis cod. civ., determina l'estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta del d.lgs. n. 6 del 2003, carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 3 maggio 2010, n. 10653
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI - Art. 2504 bis cod civ. come modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003 - Interruzione del processo - Esclusione
A seguito dell'entrata in vigore del novellato art. 2504-bis cod. civ., la fusione di società, in pendenza di una causa della quale sia parte la società fusa od incorporata, non determina l'interruzione del processo, né quindi la necessità di riassumerlo nei confronti della società incorporante o risultante dalla fusione.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 22 marzo 2010, n. 6845
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI - Regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Estinzione delle società partecipanti alla fusione o della società incorporata - Successione a titolo universale della società risultante dalla fusione o della società incorporante - Conseguenze sul piano processuale - Costituzione in giudizio e appello della società risultante dalla fusione, con altre società, della società originariamente convenuta - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento - Cessione di ramo di azienda contestualmente alla fusione - Conseguenze - Fattispecie
Nel regime precedente alla modifica dell'art. 2504-bis cod. civ. ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, la fusione di società determina una situazione giuridica corrispondente alla successione universale e produce l'estinzione delle società partecipanti alla fusione o della società incorporata, nonché la contestuale sostituzione nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti ad esse capo. Ne consegue che la società risultante dalla fusione, con altre società, della società originariamente convenuta in giudizio é legittimata, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., a costituirsi nel giudizio di primo grado e a proporre appello avverso la sentenza di quel grado a sé sfavorevole, a nulla rilevando che contestualmente alla fusione vi sia stato anche il trasferimento di un ramo d'azienda della società originariamente convenuta, in quanto tale trasferimento non determina il venir meno della legittimazione della società risultante dalla fusione, ma comporta soltanto che, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., si aggiunge ad essa la legittimazione della società cessionaria, quale successore a titolo particolare. (Fattispecie relativa al licenziamento di un funzionario di banca dipendente da una società che, nel corso del giudizio di primo grado, si era fusa con altre società e la cui attività, contestualmente alla fusione, era stata trasferita a terzi, con atto di cessione d'azienda).
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 13 marzo 2009, n. 6167
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - Società di capitali - Disciplina anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Fusione per incorporazione con estinzione della società incorporata sopravvenuta successivamente alla pubblicazione della sentenza da impugnare - Conseguenze processuali nel regime soggetto alla disciplina del rito anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Errata individuazione del destinatario dell'impugnazione - Effetti - Inammissibilità dell'impugnazione - Condizioni - Conoscibilità della fusione da parte dell'impugnante secondo criteri di ordinaria diligenza - Necessità - Non contestazione della conoscenza della sopravvenuta fusione - Configurabilità - Condizioni
Con riferimento alla disciplina dettata dalle norme del codice civile in materia di società di capitali, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.lg. 17 gennaio 2003, n. 6, quando sia sopravvenuto l'evento della fusione per incorporazione tra due società con cessazione della capacità della società incorporata successivamente alla pubblicazione della sentenza in un giudizio soggetto alla disciplina del rito antecedente alla legge n. 353 del 1990 l'errata individuazione del destinatario dell'atto di appello, identificato con la società incorporata (come verificatosi nella specie con l'avvenuta notificazione presso il difensore domiciliatario che l'aveva rappresentata in primo grado), non può comportare l'inesistenza della notificazione dell'atto di impugnazione qualora il suddetto evento della fusione non sia stato reso conoscibile secondo criteri di ordinaria diligenza, non potendosi, peraltro, ritenere come non contestata la relativa circostanza in difetto dell'allegazione, idoneamente riscontrata, dell'ottemperanza agli adempimenti prescritti dal previgente art. 2054 cod. civ.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 10 dicembre 2008, n. 28989
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - Fusione di società - Estinzione della società incorporata - Successione a titolo universale della società incorporante - Conseguenze - Riassunzione - Norme applicabili
In tema di fusione di una società per incorporazione, l'estinzione che ne deriva ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ. (nel testo "ratione temporis" vigente) è equiparata alla morte della persona fisica, ai fini della successione nel processo, senza che tuttavia trovino applicazione anche tutte le correlative norme dettate per l'interruzione del processo; avvenuta la dichiarazione di estinzione, non è dunque necessario che il ricorso in riassunzione contenga, ex art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., gli estremi della domanda (comunque non richiesti a pena di nullità), trattandosi di onere ulteriore, imposto da norma eccezionale non suscettibile di interpretazione analogica, rispetto alla regola generale sugli elementi del ricorso e di cui all'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., che ritiene sufficiente il richiamo all'atto introduttivo del giudizio, nella specie effettuato riproducendo le conclusioni dell'originaria citazione.
Selezione tratta dalla banca dati giuridica Lex24
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