Lavoro
Pagamenti dopo l'avviso di addebito
L’articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. La formazione dell’avviso di addebito comporta il passaggio della modalità di versamento dalla forma prevista per i crediti in fase amministrativa - modello F24 - a quella prevista dopo la consegna dell’avviso di addebito all’Agente della riscossione - bollettino RAV, pagamento presso gli sportelli dell’Agente riportati nella sezione Comunicazioni dell’Agente della Riscossione, bollettino F35.
