La nuova procedura è stata varata in forma sperimentale nel 2008 e nel 2009 con una progressiva diffusione solo ad alcune province per ogni regione italiana. Dal 2010 il flusso informativo dei dati è stato esteso, su base volontaria, a tutte le province del territorio italiano. I sostituti d’imposta, indipendentemente dalla provincia in cui avessero avuto il loro domicilio fiscale, che avessero inteso ricevere i dati per effettuare i conguagli direttamente dall’Agenzia delle entrate, avrebbero dovuto trasmettere in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, una specifica richiesta attraverso il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”.
Esaurita la sperimentazione, con il 2012, tutti i sostituti d’imposta (salvo alcuni casi) devono considerare la scadenza del 31 marzo entro cui deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate l’utenza telematica presso cui far affluire i modelli 730-4 pervenuti alla stessa Agenzia da parte dei Caf e dei professionisti abilitati.
Nessun adempimento deve essere effettuato da chi ha già partecipato alla procedura nel 2011, salvo che non vi siano variazioni relative ai dati già comunicati.
Tale indicazione emerge dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 7364/2012 del 2 febbraio scorso con cui l’Agenzia fissa le modalità e i termini di attuazione dell’adempimento.
Si rammenta che tale procedura è stata inserita nel provvedimento che disciplina l’assistenza fiscale (articolo 16, commi 1, 2 e 4bis del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164) ad opera D.M. n. 63/2007.
Secondo tale disciplina, i Caf e i professionisti abilitati devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4).
Comunicazione: si tratta di obbligo sanzionato?
Si evidenzia come il nuovo modello chiarisca che dal 2012 la ricezione telematica diventi obbligatoria. Ciò implica, pertanto, che la comunicazione dell’utenza telematica dovrebbe diventare anch’essa un adempimento obbligatorio seppure connesso.
Si evidenzia, però, come le istruzioni al modello non propongano sanzioni nel caso di omessa effettuazione della comunicazione entro il 31 marzo prossimo.
In tale fattispecie resiste, pertanto, il dubbio se possano essere applicate le sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e indirette ex art. 11, comma 1 del D.lgs. n. 471/97 ovvero se, trattandosi di un adempimento imposto al sostituto d’imposta, possa sostenersi che l’obbligo non sia sanzionato non essendo prevista tale specifica fattispecie nell’articolo 2, D.lgs. n. 471/97. Si propende per tale seconda soluzione.
La procedura subordinata
In assenza di comunicazione si dovrebbe applicare la procedura subordinata. Tale procedura prevede che, nei casi di impossibilità di rendere disponibili ai sostituti i modelli 730-4, si provvede alla restituzione dei modelli ai soggetti che hanno prestato l’assistenza fiscale che, a loro volta, provvederanno autonomamente a trasmetterli ai sostituti d’imposta.
Merita sottolineare come l’Agenzia delle Entrate collochi tale “procedura subordinata” nel contesto del comma 4-bis dell’articolo 16 del D.M. n. 164/97. Tale provvedimento prevede la procedura subordinata “per i sostituti d'imposta che non abbiano richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni”. Il quadro procedimentale appare, pertanto, ben delineato: il 730-4 dovrebbe arrivare al sostituto d’imposta anche nell’ipotesi in cui lo stesso abbia omesso la comunicazione che l’Agenzia oggi impone quale nuovo obbligo.
La comunicazione e le opzioni
I sostituti d’imposta possono procedere con la comunicazione dell’utenza telematica indicando la propria utenza (sede telematica, il numero di cellulare e/o, in alternativa, l’indirizzo di posta elettronica) ovvero, nel caso in cui non siano abilitati ai servizi telematici (Entratel o Fisconline), potranno presentare il modello di comunicazione approvato con il provvedimento direttoriale n. 7364/2012.
Si precisa come i sostituti d’imposta abilitati ai servizi telematici non siano obbligati ad acquisire i modelli sulla propria utenza. E’, infatti, consentita la ricezione dei dati dei 730-4 da parte di un intermediario; in tal caso il sostituto deve compilare il modello di comunicazione (quadro B).
La scadenza
Il modello di comunicazione è inviato entro il 31 marzo 2012, esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal sostituto d’imposta o tramite gli intermediari abilitati.
Soggetti esclusi
Per il 2012 restano esclusi alcuni grandi sostituti d’imposta - MEF (personale centrale e periferico gestito dal sistema Service Personale Tesoro) e INPS - i quali già ricevono i 730-4 in via telematica mediante l’utilizzo di propri sistemi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA