Lavoro
Contratti di solidarietà e prestazioni eccedenti l’orario di lavoro ridotto.
In anteprima da Guida al Lavoro n. 5/2012
Il Ministero del lavoro, con nota 16 gennaio 2012, prot. 621, fornisce importanti chiarimenti in merito al corretto svolgimento dell’attività di vigilanza nei confronti di aziende interessate dai c.d. contratti di solidarietà difensivi
Il Ministero del lavoro ribadisce e puntualizza alcuni contenuti della precedente circolare n. 20/2004, nell’intento di fornire indirizzi chiari al proprio personale ispettivo nell’ambito delle verifiche sulla corretta gestione dei contratti di solidarietà.
Più in particolare è stato chiesto alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero di chiarire la portata della disposizione contenuta nel citato art. 5, comma 10, del D.L. n. 148/1993, che rimette al contratto di solidarietà la determinazione delle modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l’orario ridotto in forza della solidarietà.
Il Ministero evidenzia pertanto come la determinazione, da parte del contratto di solidarietà, delle “modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato, nelle ipotesi di temporanee esigenze di maggior lavoro” sono peraltro finalizzate ad evitare possibili disparità tra i lavoratori interessati al trattamento integrativo salariale.
