Le delibere Enac erano fondate sull’art.13 dlgs 18/1998 che condiziona la idoneità delle imprese di servizi aeroportuali “al rispetto del tipo di contratto che regola il rapporto dei dipendenti delle aziende di gestione e di servizi di assistere a terra” (cd. clausola sociale); e ciò con riferimento alla direttiva europea 96/67 che intende garantire ai lavoratori un adeguato livello di protezione.
I giudici concordano nel rifiutare gli argomenti dell’Enac partendo dalla considerazione che la composizione tra le diverse esigenze del datore di lavoro e quelle di tutela del lavoratore singolo considerate nella normativa deve avvenire “nell’ambito del libero svolgersi della relazioni sindacali e della contrattazione collettiva, in ragione della aderenza alle organizzazioni che siglano l’accordo”. L’Enac resta estraneo a tale composizione di interessi e può solo verificare che i dipendenti del prestatore da certificare siano tutelati da un contratto collettivo di riferimento, posto che tutti i contratti collettivi costituiscono alla stregua dell’art. 39 Cost. un valido parametro di riferimento a garanzia di un adeguato livello di protezione sociale (TAR Lazio, cit.). Imporre l’osservanza di uno specifico CCNL esorbita dai poteri dell’Enac e dalle finalità garantistiche della normativa di riferimento. Per altro verso risulta incompatibile con la libertà sindacale e realizzerebbe una estensione erga omnes dei contratti collettivi che non è configurabile nel nostro sistema, a causa della mancata attuazione del’art. 39 Cost. Di qui la conclusione che i contratti vigenti nel settore considerato, come in altri settori, trovano applicazione nei confronti dei soli iscritti alle associazioni stipulanti, come richiesto dai ricorrenti.
Fin qui le conclusioni dei giudici riguardano principi tradizionalmente accettati circa gli effetti dei contratti collettivi di diritto comune. Peraltro l’attuale accentuato pluralismo sindacale conferisce un valore diverso a tali conclusioni, nel senso che legittima una inedita concorrenza fra contratti sia di pari livello, sia di livello diverso, e mette in discussione la stessa funzione dei contratti nazionali di fornire alla giurisprudenza un parametro per la identificazione delle retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost. In presenza di diversi contratti nazionali il giudice ha un problema in più: quello di scegliere a quale contratto riferirsi per stabilire la retribuzione sufficiente.
Meno scontata è un’altra parte della decisione secondo la quale l’imposizione da parte dell’ Enac di osservare un dato CCNL sarebbe contrario non solo alla libertà sindacale, ma anche alla libertà di iniziativa economica e di concorrenza nel mercato dei servizi aeroportuali e andrebbe altresì contro gli obiettivi della direttiva citata, che mira a assicurare l’apertura di tali mercati. La sentenza del Consiglio di Stato cita a sostegno il parere 20.2.2006 dell’Antitrust secondo la quale l’imposizione da parte dell’Enac “di adottare il CCNL siglato da Assoaeroporti (associazione che rappresenta gli interessi non degli handlers ma dei gestori aeroportuali) può costituire un significativo ostacolo all’esercizio di una efficace pressione competitiva da parte dei nuovi soggetti in contrasto con la direttiva”.
Su una linea analoga di argomenti il TAR Lazio respinge l’obiezione avanzata (da Enac) che la possibilità di applicare diversi contratti collettivi di lavoro determinerebbe una distorsione della concorrenza, in ragione del diversificato trattamento economico attribuito ai lavoratori in un medesimo settore. In realtà, secondo il giudice, è vero il contrario, cioè che sarebbe una rigidità distorsiva della concorrenza, mettere sullo stesso piano diverse realtà aziendali, al di fuori dei vincoli previsti dalla legge, imponendo che le misure di tutela prescritte debbano conformarsi alle condizioni organizzative e retributive di soggetti che svolgono attività differenti. Va segnalato che il rapporto fra libertà di contrattazione collettiva e principio di concorrenza è indicato qui con espressioni inedite nella nostra giurisprudenza ma ricorrenti nella giurisprudenza europea . Per un verso si esplicita la possibilità di una concorrenza fra diversi trattamenti contrattuali e quindi si riconosce che il costo del lavoro può essere oggetto esso stesso di concorrenza, salvo limiti espliciti dell’ordinamento. Il fatto che in ipotesi si tratti di attività diversificate è una specificazione che attenua solo in parte il valore dell’affermazione.
Per altro verso il richiamo al principio di concorrenza esclude che si possano parificare i trattamenti contrattuali fra diversi rapporti al di fuori di specifiche indicazioni normative.
In realtà la conclusione resta problematica anche a fronte di un intervento legislativo in materia quale si è verificato con l’art. 8 decreto 138/2011 co 3bis. La norma, come si ricorderà, introduce una modifica all’art. 36, co 11, decreto lgs 8 luglio 2003 n. 188, con la quale si fa obbligo alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti in Italia di osservare oltre alla normativa regolamentare, “anche i contratti collettivi nazionali di settore” relativamente non solo ai vari standard tecnici previsti dal predetto art. 36, ma anche alle “condizioni di lavoro del personale”.
Anche questa è una norma che innova radicalmente sulle regole generali riguardanti la efficacia dei contratti collettivi. Infatti essa comporta l’attribuzione ai contratti collettivi nazionali di settore di efficacia generale per tutte le imprese indicate. A parte le possibili obiezioni di merito, tale innovazione si espone a possibili obiezioni di incostituzionalità in quanto l’erga omnes è qui stabilito al di fuori delle procedure previste dall’art. 39 Cost.
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