Il fatto
Nell'aprile del 2010 un dipendente di una pizzeria deposita ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al giudice del Lavoro affermando:
- che dal mese di gennaio 2010, senza che sia intervenuto alcun accordo con il datore di lavoro, gli sono stati ridotti unilateralmente l'orario di lavoro e la retribuzione;
- che dal mese di febbraio il medesimo datore di lavoro ha interrotto il pagamento della retribuzione e omesso la consegna delle buste paga;
- che ciò ha cagionato la morosità del ricorrente e della propria famiglia (composta dalla moglie, disoccupata, e da due bambini di cui uno di cinque mesi) nel pagamento dei canoni di locazione dell'abitazione in cui è stata posta la residenza familiare (con conseguente risoluzione del contratto) e dei corrispettivi per la somministrazione del gas (con interruzione della fornitura).
Tanto dedotto, il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare al datore di lavoro, ex art. 700 c.p.c., di corrispondergli le retribuzioni ancora dovute e di consegnargli le corrispondenti buste paga.
Alla prima udienza si costituisce il resistente deducendo, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda per carenza del “periculum” e del “fumus” e chiedendo in via riconvenzionale la restituzione delle chiavi dei locali della pizzeria.
Nelle more del processo il datore di lavoro versa al ricorrente una somma che, secondo lo stesso datore, è dovuta al secondo per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2010, e gli offre un lavoro “a tempo pieno tutti i giorni per la ripresa dell'attività quotidiana”.
Il ricorrente si dichiara disponibile a una definizione bonaria della lite anche in considerazione delle somme ricevute (accettate a mero titolo di acconto) e offre al datore di lavoro le chiavi della pizzeria a fronte della consegna delle buste paga e al pagamento delle spese di lite.
Il resistente condiziona ogni accordo al pagamento delle spese processuali.
Stante l'impossibilità di una conciliazione, viene dato corso all'istruttoria, all'esito della quale il giudice rigetta le domande del ricorrente, la riconvenzionale del resistente e, viste le reciproche soccombenze, compensa le spese.
I motivi della decisione ...CONTINUA SU LEX24 - IL MERITO
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RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE IN TEMA DI PROVVEDIMENTI DI URGENZA E LAVORO
A cura di Lex24
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile -Ordinanza del 9 settembre 2010, n. 19256
Integrale GIURISDIZIONE - REGOLAMENTO
Massima GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - Art. 59 della legge n. 69 del 2009 (applicabile "ratione temporis") - Rimessione della questione di giurisdizione alle Sezioni Unite da parte del giudice adito - Esclusione - Previa statuizione ex art. 37 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario con provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. - Proposizione del regolamento d'ufficio da parte del giudice amministrativo successivamente adito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Tribunale Bari Civile - Ordinanza del 27 luglio 2010
Massima redazionale Lavoro (controversie individuali di) - licenziamento - ricorso d'urgenza - sussistenza del periculum in mora - onere di prova a carico del lavoratore - sussiste - lavoro (controversie individuali di) - ricorso d'urgenza - tardività dell'istanza cautelare rispetto alla violazione del diritto asseritamente dedotta - inammissibilità - lavoro (controversie individuali di) - ricorso d'urgenza - per la tutela di un diritto di credito - inammissibilità - lavoro (controversie individuali di) - ricorso d'urgenza - sussistenza della attualità del diritto reclamato - necessità - mancanza e/o disputabilità dello stesso - inammissibilità della tutela cautelare
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