Si trattava, in quel caso, di autenticazione dell'accesso a un sistema informatico, qualificato, cioè di un sistema di riconoscimento di requisiti che autorizzavano un determinato soggetto ad accedere al sistema.
Ora si è passati dall'autenticazione informatica all'autenticazione del documento.
Cambia quindi il concetto, e non solo la definizione. Si tratta della qualificazione di un documento informatico attraverso l'associazione a esso di alcune informazioni, come quelle concernenti i dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione.
L'«autenticazione» è ripresa poi, nel corso del codice, con riguardo alla firma autenticata e con riferimento alla copia autenticata del documento informatico.
Si dispone, infatti, che il notaio o il pubblico ufficiale autorizzato potrà autenticare la firma elettronica, avanzata, qualificata o digitale (si veda articolo sul a pagina 69) apposta in sua presenza, dichiarando che la stessa è stata effettivamente apposta in sua presenza, dopo avere accertato l'identità del firmatario, avere verificato la validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato, nonché avere accertato che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico. La firma del notaio o del pubblico ufficiale, si noti, deve essere una firma digitale, mentre la firma che viene autenticata può essere di qualunque tipo.
Si dispone, inoltre, nel codice, che il notaio o il pubblico ufficiale possano autenticare la dichiarazione di conformità all'originale della copia informatica di documento analogico. La dichiarazione, tuttavia, in questo caso proviene dal medesimo notaio o pubblico ufficiale e quindi il termine utilizzato, «autenticato» è riferito impropriamente alla dichiarazione. Esso non va riferito, a ben vedere, né alla firma né alla dichiarazione, entrambe provenienti dal notaio o dal pubblico ufficiale che quindi non può autenticarle, ma al documento informatico che è la copia dell'originale: documento informatico il quale, a conclusione del processo, che comprende la dichiarazione di conformità, risulta autenticato.
La definizione di «identificazione informatica» sostituisce la definizione di «autenticazione informatica» precedentemente presente nel codice. Secondo l'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), l'identificazione informatica è la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo e univoco a un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso.
Va segnalato, tuttavia, che in sede di coordinamento normativo è evidentemente sfuggito l'articolo 66 del Cad, ove si fa riferimento all'«autenticazione telematica».
Copie e duplicati - Una parte del nuovo Cad è dedicata alle complesse definizioni concernenti le copie e i duplicati, oggetto, mentre la bozza di Cad era in fase di discussione, di numerose polemiche.
Le nuove definizioni sono nell'articolo 1, comma 1, ove vengono definite la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico, la copia informatica di documento informatico e il duplicato informatico.
La «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» (articolo 1, comma 1, lettera i-ter) è definita come il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. Si tratta, per esempio, del documento formato Pdf che risulta dalla scansione di un documento analogico.
La «copia informatica di documento informatico» (articolo 1, comma 1, lettera i-quater) è definita come il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari. Si tratta, per esempio, del documento formato Pdf che risulta dall'effettuazione di una copia, cioè dalla registrazione in un diverso formato, di un documento formato Doc.
Il «duplicato informatico» (articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies) è definito come il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario. Si tratta, per esempio, della duplicazione di un documento formato Doc in un altro documento formato Doc.
Dell'efficacia probatoria di copie e duplicato si dispone agli articoli 22, 23 e 23-bis del nuovo codice. Fin d'ora si anticipa che molto è riservato alle regole tecniche che dovranno essere emanate ai sensi dell'articolo 71.
L'articolo 22 dispone sull'efficacia probatoria delle copie informatiche di documenti analogici.
Se i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, cioè contenenti copia di qualunque tipo di atto, sono spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, e se a essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
Il comma 3 dell'articolo 22 dispone che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
Quindi, le copie informatiche di documenti analogici, cioè per esempio i documenti formato Pdf che risultano dalla scansione di documenti analogici, hanno la medesima efficacia probatoria degli originali se:
1) sono spediti dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, e se a essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata, oppure se
2) la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, o ancora se
3) sono formati nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 e se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
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Da Guida al Diritto n. 8 del 19 febbraio 2011, N. 8 leggi anche
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