Proprio con riferimento a questi ultimi, il primo capoverso del comma 1 dell'art. 32, prevede che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Si tratta, invero di una modifica di mera forma, essendosi il Legislatore limitato a riformulare, accorpandole in un unico comma, le disposizioni, in precedenza, già contenute nei commi 1° e 2° della L. n. 604/66.
L'intervento innovativo, invece, è contenuto nel secondo capoverso del comma in esame, il quale stabilisce che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, (i) dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o (ii) dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.
La ratio ispiratrice della suddetta previsione è, evidentemente, quella di circoscrivere – in particolar modo per i rapporti di lavoro assistiti da tutela reale - il periodo di incertezza successivo all'impugnazione stragiudiziale del recesso che, nella vigenza del precedente regime, era pari al quinquennio di maturazione della prescrizione: con il portato che ciò poteva avere sugli assetti economici ed organizzativi del datore di lavoro, in caso di accertamento dell'illegittimità del recesso comminato.
A tal riguardo, peraltro, vale la pena rilevare come, la previsione - contenuta sempre nell'art. 32, comma 1 - di un ulteriore termine decadenziale di sessanta giorni per il deposito del ricorso giudiziale (che andrebbe, quindi, ad aggiungersi a quello dei duecentosettanta giorni di cui si è detto), decorrente dal rifiuto del tentativo di conciliazione o dell'arbitrato ovvero dal mancato accordo tra le parti nell'ambito di detti procedimenti, potrebbe, almeno in parte, essere utilizzata con finalità dilatorie, consentendo alla parte che impungna, attraverso l'invio della relativa richiesta in prossimità della scadenza del termine di duecentosettanta giorni, di prolungare il termine per il deposito del ricorso.
Le suddette previsioni si applicano (art. 32, comma 2°), oltre che alle ipotesi di lamentata assenza di giusta causa o giustificato motivo, anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento e, quindi, anche di nullità (per es.: licenziamenti comminati nel periodo di interdizione per matrimonio o maternità, ovvero per motivo illecito o discriminatori).
Nel testo da ultimo approvato è stato, invece, eliminato (a dispetto della precedente formulazione) il riferimento alle ipotesi di inefficacia, ragione per cui deve ritenersi escluso dall'ambito di applicazione delle previsioni in esame, il licenziamento orale.
In assenza, peraltro, di una normativa transitoria, del tipo di quella prevista per i contratti a termine, le suddette disposizioni potranno trovare applicazione solo per quei licenziamenti notificati successivamente al 24 novembre 2010, data di entrata in vigore del Collegato e ciò in ossequio al generale principio del “tempus regit actum”: nel caso, quindi, in cui la notifica sia avvenuta prima di tale data, i termini per l'impugnativa e la proposizione dell'azione giudiziale saranno quelli della prescrizione quinquennale.
Il nuovo regime delle impugnazione troverà, altresì, applicazione a un'ulteriore serie eterogenea di provvedimenti datoriali, solo in parte assimilabili ai licenziamenti, e nello specifico:
(i) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto;
(ii) al trasferimento individuale ex art. 2103 c.c., con termine per l'impugnazione che decorre dalla data di ricezione del relativo provvedimento;
(iii) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato ai sensi del D. Lgs. n. 368/2001, anche se già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Collegato, con termine per l'impugnazione che decorre dalla scadenza del termine apposto al contratto;
(iv) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D. Lgs. n. 368/2001, e già conclusi alla data di entrata in vigore della legge in commento, con decorrenza del termine per impugnare dalla medesima data di entrata della medesima;
(v) alla cessione di contratto di lavoro nell'ambito di un trasferimento d'azienda (o suo ramo) ex art. 2112 c.c., con termine decorrente dalla data del relativo provvedimento;
(vi) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del D. Lgs. n. 276 /2003, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto (per questa, ipotesi, peraltro, manca l'individuazione del dies a quo dal quale il termine per l'impugnazione dovrebbe decorrere, circostanza che rende difficilmente applicabile le summenzionate previsioni).
Così come per l'impugnazione del licenziamento, anche per le suddette fattispecie – fatta salva la specifica disciplina prevista per il contratto a termine nonché quanto osservato in relazione alla fattispecie di cui al punto (vi) che precede -, le nuove disposizioni devono intendersi applicabili solo a quei provvedimenti notificati successivamente al 24 novembre 2010: per gli altri, quindi, continuerà ad applicarsi, esclusivamente, il termine di prescrizione previsto in relazione al diritto rivendicato.
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Roberto Camera, Guida al Diritto 18 dicembre 2010, N. 49 - Pagina 92
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